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Spettacoli e musica: la nuova ordinanza

(ufficio stampa) – La direzione Economia e Lavoro, Promozione del Territorio, Ambiente rende noto che il sindaco ha firmato una nuova ordinanza che disciplina l’utilizzo di strumenti, apparecchi e impianti di diffusione sonora nei pubblici esercizi ed in occasione dello svolgimento di spettacoli.
Si tratta di un provvedimento in attesa del regolamento. L’ordinanza si adegua all’evoluzione del quadro normativo, vengono ampliate le sanzioni fino ad arrivare alla chiusura del locale in caso di reiterazione della violazione, confermati invece gli orari che consentono la diffusione musicale.

Apparecchi sonori
Negli esercizi pubblici, nei circoli privati e loro pertinenze, il funzionamento di apparecchi radio, lettori CD, televisivi, juke-box, utilizzati per diffondere musica soffusa, è consentito:
al chiuso dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 24;
all’aperto dalle 17 alle  24.

Piccoli spettacoli musicali
La diffusione di musica attraverso l’effettuazione sistematica di audizioni musicali, con o senza elementi dal vivo,  può essere svolta nel rispetto degli orari:
al chiuso dalle 17 alle 01 del giorno successivo;
all’aperto dalle 19 alle 24.

Spettacoli musicali 
Le manifestazioni a carattere temporaneo, (concerti, spettacoli, feste popolari, sagre, riunioni straordinarie di persone, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, celebrazioni, luna park, manifestazioni sportive) nonché gli spettacoli ed i trattenimenti svolti in luoghi pubblici o aperti al pubblico (discoteche, sale da ballo, locali notturni, teatri, ecc.) sia al chiuso che all’aperto, sono attività soggette al rilascio di titolo autorizzatorio specifico.
Deve essere svolta nel rispetto dei seguenti orari:
Manifestazioni a carattere temporaneo:
all’interno di luoghi non dedicati fino alle 01;
all’aperto fino alle 24.
Spettacoli e trattenimenti in strutture destinate:
nei locali al chiuso: nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi fino alle 05 del giorno successivo; negli altri giorni della settimana fino alle ore 3 del giorno successivo;
all’aperto: nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi fino alle 4 del giorno successivo; negli altri giorni della settimana fino alle 2 del giorno successivo.

Sanzioni
da 50 a  150 euro  per i pubblici esercizi che reclamizzano, in qualunque modalità, le attività musicali di cui agli articoli 1 e 2, non soggette ad autorizzazione;
da 80 a  480 euro per tutte le altre violazioni.
Il Comune può procedere alla riduzione dell’orario di apertura del locale o della durata della manifestazione, nonché alla revoca della concessione per l’occupazione di spazi e aree pubbliche allorché  venga accertata la violazione.
In caso di reiterazione, nei centottanta giorni, del mancato rispetto degli orari previsti, l’Amministrazione comunale dispone la chiusura del pubblico esercizio nel primo fine settimana utile. Nel caso di accertamento di tre reiterazioni della violazione nell’arco di temporale di 180 giorni la sospensione sarà fino a 15 giorni.

Per ulteriori delucidazioni ambiente@comune.terni.it

Il comunicato è redatto in forma essenziale e impersonale in ottemperanza alla par condicio che disciplina le elezioni europee
 

SPA - Ufficio Stampa/Agit

Data aggiornamento della pagina: 02/05/2024