Agibilità

L’art. 137 della Legge Regionale 28/01/2015, n. 1 prescrive che ogni opera realizzata con titolo edilizio necessita di Agibilità o della Dichiarazione che tiene luogo dell’Agibilità, sottoscritta congiuntamente dal Direttore dei lavori, e, per presa visione, dall’intestatario del titolo abilitativo.
In tutti i casi l’attestazione di Agibilità o della Dichiarazione che tiene luogo della stessa conferma che quanto realizzato è conforme al titolo edilizio rilasciato sia da un punto di vista dimensionale, sia per quanto concerne la sussistenza dei requisiti di sicurezza, igiene e salubrità dell’opere realizzate, in funzione delle normative specifiche vigenti (risparmio energetico, sicurezza degli impianti, ecc.).
L’art. 138 della medesima Legge Regionale stabilisce gli elementi minimi da presentare al fine dell’attestazione di Agibilità o della Dichiarazione che tiene luogo della stessa.
La mancata presentazione dell’attestazione dell'agibilità o il mancato inoltro della Dichiarazione che tiene luogo della stessa entro 90 giorni dall'ultimazione lavori, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 1000.
L’Agibilità è presentata al Suape, esclusivamente con procedura digitale tramite il portale http://www.terni.suap.it/.
 

Ufficio Competente

Data aggiornamento della pagina: 27/03/2019