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Confermate le aliquote Irpef e Imu per il 2025

Dettagli della notizia

Addizionale allo 0,8%. Allo 0,08 l'imposta sulle abitazioni

Data di pubblicazione:

03 Dic 2024 11:00

Tempo di lettura:

2 min

L’assessore al Bilancio Michela Bordoni

Descrizione

(ufficio stampa) - Approvate oggi dal Consiglio comunale, con due diverse votazioni, la determinazione delle aliquote Imu e dell'addizionale comunale Irpef e le relative esenzioni per l’esercizio 2025, in vista dell’approvazione del bilancio di previsione 2025-2027 dell’Ente. Hanno votato a favore 17 consiglieri, 10 i contrari, 1 astenuto per la delibera sull'Irpef, mentre sull'Imu 16 i favorevoli, 11 i contrari e 1 astenuto.

Gli atti sono stati illustrati dall'assessora al Bilancio Michela Bordoni

Confermata per quest’anno l’aliquota unica dell’addizionale comunale dell'0,8% e la soglia di esenzione dal pagamento dell’addizionale, fissata nel 2016 a 12.500 euro di isee. 
Riconfermate anche le aliquote Imu nella misura dello 0,08 per cento (misura massima consentita dalla normativa per la parte variabile dell’imposta stabilita dal Comune), inclusa la maggiorazione dello 0,06 per cento prevista dalla Legge 160/2019. 
 

Queste le aliquote riconfermate, distinte in base alla tipologia di immobile: 

  • 0,6 per cento - Abitazione principale o assimilata classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze
  • 0,1 per cento - Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133
  • 1,06 per cento (di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, come stabilito dal comma 753) - Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; 
    Immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da fabbricati ad uso strumentale, fabbricati costruiti e destinati alla vendita, terreni agricoli e fabbricati classificati nel gruppo catastale D), come previsto dal comma 754
  • 1,12 per cento (1,06 per cento + 0,06 per cento) - Unità immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione 
    Unità immobiliari ad uso abitativo locate con contratti di locazione a canone di libero mercato e comunque stipulati fuori dagli accordi stabiliti ai sensi della legge 09/12/1998 n.431, fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative;
    Unità immobiliari ad uso abitativo che non sono state concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado;
    Unità immobiliari ad uso abitativo che non sono alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica;
    Unità immobiliari ad uso abitativo che non sono state locate secondo gli accordi dei contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, sulla base di quanto stabilito fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, stipulati ai sensi della L. 09.12.1998, n. 431;
    Unità immobiliari ad uso abitativo che non sono state realizzate nell’ambito dei programmi triennali per l’edilizia residenziale pubblica (Programma Operativo Annuale);
    Unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 (escluse le pertinenze dell’abitazione principale);
    Unità immobiliari classificate nella categoria catastale A/10;
    Unità immobiliari classificate nelle categorie catastali B/1-B/2-B/3B/4-B/5-B/6-B/7

Ultimo aggiornamento: 03/12/2024, 11:55

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