I verbali redatti per violazioni del codice della strada, nel caso in cui le stesse non siano state immediatamente contestate al trasgressore all’atto dell’accertamento (mediante consegna del verbale) e non sia stato effettuato il pagamento con importo ridotto del 30%, devono essere notificati entro il termine di 90 giorni, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, alla residenza dell’intestatario del veicolo risultante dagli archivi del Dipartimento per i trasporti terrestri (Motorizzazione civile) o del Pubblico registro automobilistico (PRA)
Entro 5 giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale è ammesso il pagamento con la riduzione del 30 % dell’importo minimo edittale della sanzione pecuniaria (ma non delle eventuali spese di notifica). Tale riduzione del 30% non trova applicazione per le violazioni al Codice della Strada che prevedono sospensione della patente, confisca del veicolo, o violazioni del Codice della Strada a carattere penale (es. guida in stato di ebbrezza alcolica).
Dal 6° al 60° giorno è ammesso il pagamento della sanzione al minimo edittale.
Dopo il 61° giorno l’importo è raddoppiato, ovvero il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo edittale più le spese di procedimento e di notifica fino al momento dell’attivazione della procedura di riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale.
Detto pagamento può essere effettuato:
La ricevuta di pagamento va conservata per 5 anni.
In caso di obiettiva e documentata difficoltà economica, e se la sanzione supera l'importo di € 200,00, entro 30 giorni dalla contestazione/notifica si può chiedere la rateizzazione del pagamento dovuto, rivolgendosi all’Unità Operativa Servizi Contravvenzionali.
Il trasgressore o gli altri responsabili in solido destinatari del verbale, qualora non sia stato effettuato il pagamento agevolato con la riduzione del 30% o il pagamento in misura ridotta (entro 60 giorni dalla contestazione o notifica) possono proporre alternativamente:
E’ fatto obbligo al proprietario del veicolo, persona Fisica o Giuridica o altro obbligato in solido, nel caso in cui sia stato proposto ricorso alle autorità competenti, comunicare i dati del documento di guida riferiti al conducente (Cass.Civile, Sez.II – Sentenza n° 17348 del 08/08/2007, Cass. Civile, Sez.II, Sentenza n. 11811 del 14/05/2010, Cass. Civile, Sez..II, Sentenza n.22881 del 10/11/2010).
MODULO COMUNICAZIONE DATI DEL CONDUCENTE - Art. 126 bis D. Lgs. n. 285/1992
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