A chi è rivolto
Ai cittadini che:
- abbiano compiuto 16 anni di età. Il minore dei 16 anni di età può procedere al riconoscimento del/la figlio/a solo se sia stato autorizzato dal Tribunale
- non siano parenti in linea retta o collaterale sino al secondo grado ovvero non abbiano un vincolo di affinità in linea retta con il genitore che ha già riconosciuto il/la figlio/a
Per ulteriori dettagli vedere DPR 396/2000 e codice civile.