Istituzioni scolastiche

In questa sezione sono consultabili gli elenchi delle istituzioni scolastiche – paritarie e statali -  di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale.
In Italia il sistema educativo di istruzione e di formazione professionale si articola in fasi distinte ed è organizzato nel seguente modo:

  1. la scuola dell'infanzia è aperta alle bambine e ai bambini dai 3 ai 6 anni, ha una durata triennale e non è obbligatoria;
  2. il primo ciclo di istruzione, è obbligatorio, ha una durata complessiva di 8 anni, ed è articolato in due percorsi scolastici consecutivi:
  • la scuola primaria, di durata quinquennale, per le alunne e gli alunni da 6 a 11 anni;
  • la scuola secondaria di primo grado, di durata triennale, per le alunne e gli alunni da 11 a 14 anni;
  1. il secondo ciclo di istruzione è articolato in due tipologie di percorsi:
    • la scuola secondaria di secondo grado, di durata quinquennale, per le studentesse e gli studenti da 14 a 19 anni, articolata in percorsi di liceo, di istituti tecnici e istituti professionali;
    • i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), di durata triennale e quadriennale, di competenza regionale. 

Dopo il superamento dell'esame di Stato conclusivo dell'istruzione secondaria di secondo grado, lo studente può accedere ai corsi di istruzione terziaria (università, istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica -Afam e istituti tecnici Superiori - ITS).
L'istruzione obbligatoria dura 10 anni, da 6 a 16 anni di età, e comprende gli otto anni del primo ciclo di istruzione e i primi due anni del secondo ciclo (Legge 296 del 2006), che possono essere frequentati nella scuola secondaria di secondo grado – statale – o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.
Inoltre, per tutti i giovani si applica il diritto/dovere di istruzione e formazione per almeno 12 anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica professionale triennale entro il 18° anno di età in base a quanto previsto dalla legge n.53/2003.
L'istruzione obbligatoria può realizzarsi nelle scuole statali e nelle scuole paritarie (legge 62 del 2000), che costituiscono il sistema pubblico di istruzione, ma può anche essere assolta nelle scuole non paritarie (legge 27 del 2006) o attraverso l'istruzione familiare.
Gli esercenti la responsabilità genitoriale sono responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione dei minori, mentre i Comuni di residenza e i dirigenti scolastici delle scuole in cui sono iscritti le alunne e gli alunni, provvedono alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo.

Fonte: [https://www.miur.gov.it/sistema-educativo-di-istruzione-e-formazione]  

Data aggiornamento della pagina: 12/02/2019