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Imu per i terreni agricoli: va pagata entro il 10 febbraio

(Ufficio stampa) - Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge n. 4/2015 “Misure urgenti in materia di esenzione IMU” (GU Serie Generale n.19 del 24-1-2015) contenente i provvedimenti in materia di esenzione Imu per i terreni agricoli che va a ridefinire i parametri precedentemente fissati distinguendo i Comuni nelle tre categorie montano, parzialmente montano e non montano come da elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (Istat). Il Comune di Terni, come riportato dall’elenco dei comuni italiani (www.istat.it/it/archivio/6789), è classificato Comune parzialmente montano. La nuova disciplina prevede pertanto per i terreni siti nel Comune di Terni che l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applichi: ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola; I contribuenti, che non rientrano nei parametri per l’esenzione, dovranno effettuare il versamento per l’intero anno 2014 in un’unica soluzione entro la scadenza del 10 febbraio 2015 calcolando l’importo secondo le regole di cui art. 13 comma 5 e comma 8 bis DL 201/2011 e smi, determinando il valore imponibile prendendo l'ammontare del reddito dominicale dei propri terreni risultante in catasto vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, applicando la rivalutazione del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed infine un moltiplicatore pari a 135. L’aliquota da utilizzare per determinare l’imposta del 2014, non avendo il Comune di Terni deliberato un’aliquota specifica, è fissata nella misura dello 0,76 per cento. Ovviamente valgono le regole generali per quanto riguarda i terreni che nel corso dell’anno hanno subito variazioni. Il versamento deve essere effettuato con il modello F24 ed il codice tributo da utilizzare è 3914. Per ulteriori informazioni 0744549 644/502.
Data aggiornamento della pagina: 02/05/2017