L'autocertificazione, come indica il termine stesso, non si richiede in Anagrafe ma è una semplice dichiarazione firmata dall'interessato ed esente da bollo con la quale si attestano alle Amministrazioni pubbliche, ai gestori e concessionari di servizi pubblici ed ai privati stati, fatti e qualità personali. A tal proposito il cittadino può compilare un foglio bianco, un modulo di autocertificazione, o usufruire dell'autocertificazione già pronta, collegandosi al sito del Ministero dell'Interno attraverso lo SPID o le credenziali della carta d'identità elettronica. L'autocertificazione deve essere firmata, allegando la fotocopia di un documento di identità valido.
Sostituisce, a tutti gli effetti e a titolo definitivo, le seguenti certificazioni:
DATI ANAGRAFICI E DI STATO CIVILE
TITOLI DI STUDIO E QUALIFICHE PROFESSIONALI
SITUAZIONE ECONOMICA FISCALE E REDDITUALE
POSIZIONE GUIRIDICA
ALTRI DATI
La normativa in materia di autocertificazione trova applicazione, nella stessa misura e nelle stesse modalità, anche con riguardo:
Testo Unico D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 - Legge 183 del 12.11.2011 - Legge n. 120/2020 (cd. "Decreto Semplificazione")
Non è possibile presentare autocertificazioni inerenti: certificati medici, sanitari e veterinari, marchi, brevetti di origine e certificati di conformità CEE.
Nei casi in cui le norme di legge o di regolamenti prevedono che in luogo della produzione di certificati possa essere presentata una dichiarazione sostitutiva, la mancata accettazione della stessa costituisce violazione dei doveri di ufficio.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni hanno la stessa validità dei certificati che sostituiscono.
Nel caso in cui l'utente non sia in grado di apporre la propria firma, l'Amministrazione tramite il funzionario incaricato, dovrà accertare l'identità del dichiarante e menzionare la causa dell'impedimento a sottoscrivere la dichiarazione.