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Sanificazione condomini: le domande più frequenti

(ufficio stampa) - In merito all'ordinanza del sindaco Leonardo Latini, riguardante la sanificazione dei condomini, il  centro operativo di coordinamento ha diffuso alcune faq per meglio esplicitare la portata del provvedimento e le modalità di applicazione.

 Quale prodotto da utilizzare per le sanificazioni?
L’ordinanza sindacale del 16.3.2020 prescrive l’utilizzo di un prodotto idoneo per sanificare gli spazi comuni interni ed esterni dei condomini.
Vige il principio dell’equivalenza del prodotto utilizzato. Importante è che sia garantito un ampio spettro di attività virucida, battericida, mico-battericida e fungicida.

Prima della sanificazione che devo fare?
L’intervento di sanificazione si dovrà attuare a completamento della detersione e disinfezione degli spazi attraverso l’utilizzo di prodotti chimici che la ditta riterrà idonei e che siano in grado di agire nel rispetto dello spettro di azione richiesto.
Sempre nel rispetto del principio dell’equivalenza sul prodotto che verrà impiegato,  gli operatori incaricati dovranno rispettare tutte le norme europee di settore relative ad antisettici e disinfettanti chimici.

Il termine?
In merito al termine assegnato per effettuare il primo ciclo completo di interventi, si fa presente che lo stesso è fondamentale, in quanto in Sindaco è intervenuto a tutela della salute della comunità locale in virtù del principio generale di precauzione di derivazione comunitaria, al fine di ridurre la propagazione del contagio per contatto indiretto. Infatti, attraverso un attento monitoraggio effettuato sul territorio anche in relazione ai casi di contagio, il sindaco ha ritenuto di dovere agire in via preventiva a prescindere dal fatto che il rischio sfoci in un concreto pericolo.

Quante volte?
Dato che lo scenario di rischio varia da luogo a luogo in relazione anche al numero delle persone che coabitano nello stesso edificio, il ciclo completo di trattamento dovrà essere ripetuto, per cui spetta ai condomini sulla base della competenza degli operatori economici da loro incaricati, valutare la frequenza degli interventi successivi.

A chi devo inviare la documentazione?
Ogni amministratore è stato chiamato ad inviare la documentazione a comprova del primo intervento svolto. Tale comunicazione potrà essere cumulativa se lo stesso soggetto gestisce più condomini. Nella prima comunicazione si dovrà comunicare  a comune.terni@postacert.umbria.it la cadenza con la quale verrà ripetuto l’intervento in relazione alla valutazione degli scenari di rischio tenendo conto del numero dei soggetti che coabitano nell’edificio e del prodotto che verrà impiegato.
 

 Quando esiste un condominio?
Se i condòmini sono più di due automaticamente esiste il condominio, ci devono essere comunque parti di comuni in comproprietà.
Solo se il numero dei condomini è superiore a otto (quindi almeno nove condòmini) è obbligatorio nominare un amministratore di condominio ed ogni partecipante al condominio ne può pretendere la nomina.
Sia per il condominio di fatto che quello formalmente costituito vige l’obbligo di sanificazione. 

 

Data aggiornamento della pagina: 17/03/2020