Imu - Come si calcola

   

Il calcolo dell’Imu si esegue determinando innanzitutto la base imponibile.

Calcolo della base imponibile
Il calcolo della base imponibile dipende dalla destinazione d’uso dell’immobile. Il calcolo prevede che il valore sia pari alla rendita catastale rivalutata del 5%, moltiplicata per uno dei seguenti coefficienti in dipendenza della categoria catastale:

Destinazioni d'uso

Coefficienti

Per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7

160

Per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5

140

Per i fabbricati della categoria catastale A/10 e D/5

80

Per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi D/5)

65

Per i fabbricati della categoria catastale C/1

55

Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10. D.Lgs. n. 42/2004 e per i fabbricati inagibili  o inabitabili e di fatto non utilizzati la base imponibile è ridotta del 50%. Per quest’ultimi l’inagibilità o l’inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia  a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato. Ai fini dell'applicazione della predetta riduzione, il comune disciplinerà con regolamento le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.

 

     

La rendita catastale da prendere in considerazione ai fini del calcolo è quella risultante al 1° gennaio 2022.

Il comune di Terni ha approvato le aliquote Imu 2023 con delibera del consiglio comunale n.29 del 21 marzo 2023.

La scadenza del versamento della rata di acconto è il 16 giugno 2023, mentre la scadenza del versamento della rata di saldoè il 18 dicembre 2023.

Per informazioni più dettagliate consultare il documento illustrativo.  

N.B.

Per le abitazioni e relative pertinenze locate secondo gli accordi dei contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo l’imposta, determinata applicando l’aliquota competente, è ridotta al 75%, come da accordo stipulato fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative.

Per usufruire di tale agevolazione il soggetto passivo, qualora non avesse già provveduto a presentare l’apposito modello con copia integrale del contratto di locazione per gli anni precedenti, deve attestare il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione Imu o alternativamente presentare mediante il modello comunicazione riduzione Imu allegando la copia integrale del contratto di locazione.

Per le unità abitative e pertinenze concesse in uso gratuito a parenti di 1° grado in linea retta, la base imponibile è ridotta del 50% a condizione che:

  1. il comodatario utilizzi l’unità immobiliare come abitazione principale (residenza e dimora abituale propria e del nucleo familiare), purché non sia di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
  2. il comodante possieda una sola abitazione in Italia ad eccezione dell’immobile adibito a sua abitazione principale, purché non sia di categoria catastale A/1-A/8-A/9;
  3. il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune ove è  ubicato l’immobile concesso in comodato;
  4. il contratto di comodato deve essere registrato e l’agevolazione decorre dalla data di stipula del contratto

In caso di morte del comodatario, il beneficio si estende al coniuge in presenza di figli minori.

Si precisa, relativamente alle riduzioni sopra esposte, che si considerano pertinenze dell’abitazione solo immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, e nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Dal 01/01/2016 sono esenti i terreni agricoli ubicati nel Comune di Terni in quanto ricadenti in aree montane o di collina, delimitate ai sensi dell’art. 15 della L. n. 984/1977, secondo i criteri individuati dalla circolare MEF n. 9 del 14/06/1993.

 

DETRAZIONI

€ 200,00

(solo per i contribuenti proprietari di abitazioni censite nelle categorie A/01 A/08 e A/09)

Si detraggono dall'imposta dovuta per l'abitazione principale e relative pertinenze 200 euro; la detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

 

Procedura che effettua il calcolo e consente di stampare il modello F24 

 

Data aggiornamento della pagina: 14/12/2023