Servizi

Unioni civili

Per le pubblicazioni è attivo il servizio online attraverso il link https://www.comune.terni.it/servizio/unioni-civili-e-matrimoni.
La celebrazione di matrimoni/unioni civili è possibile solo in FORMA RISTRETTA.
La cerimonia non è possibile, ma la celebrazione è consentita limitando la presenza all’ufficiale celebrante, gli sposi e i testimoni, tutti dovranno rispettare le distanze di sicurezza e indossare i dispositivi di sicurezza previsti (mascherina e guanti).
Per appuntamento è possibile telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30, il martedì e il giovedì dalle 15.30 alle 17.30 ai seguenti numeri 0744.549259 – 0744.549276. Servizio erogato su appuntamento il mercoledì.

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Un’unione civile tra due persone maggiorenni dello stesso sesso si costituisce mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di Stato Civile ed alla presenza di due testimoni. L’atto è iscritto nei Registri di Unione Civile.

Cosa occorre:

Il procedimento prende l’avvio con la richiesta congiunta da parte di due persone maggiorenni dello stesso sesso da farsi presso qualunque Ufficio di stato civile, non soltanto quindi presso quello del Comune di residenza di entrambe le parti o di una di esse.
Lo straniero che vuole costituire in Italia un’unione civile deve presentare all’Ufficiale dello Stato Civile anche una dichiarazione dell’autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che nulla osta all’unione civile.

La richiesta, compilata di fronte all’Ufficiale dello Stato Civile, deve contenere, oltre ai dati anagrafici, la dichiarazione di insussistenza della cause ostative alla costituzione dell’unione civile (art. 1, comma 4, della legge n. 76/2016).
Una volta ricevuta la richiesta, ed identificate le parti mediante esibizione di un valido documento di identità, l’Ufficiale dello Stato Civile predispone il processo verbale, sottoscrivendolo insieme alle parti, dando conto nel verbale stesso dell’invito a comparire di fronte all’ufficiale dello Stato Civile in una data successiva ai trenta giorni dalla presentazione della richiesta, per rendere la dichiarazione di costituzione dell’unione. La richiesta può essere presentata anche da persona che ha avuto speciale incarico dalle parti.

Nell’arco di tempo intercorrente tra la data della richiesta e quella fissata per la costituzione dell’unione civile, l’Ufficiale dello Stato Civile effettua la verifica sull’esattezza delle dichiarazioni rese e acquisisce d’ufficio eventuali documenti idonei ad escludere la presenza di impedimenti.

Nel giorno indicato nell’invito, davanti all’ufficiale dello Stato Civile, le parti esprimono personalmente e congiuntamente, alla presenza dei testimoni, la volontà di costituire un’unione civile.

Al momento della costituzione dell'unione civile, le parti potranno scegliere il regime della separazione dei beni; in mancanza di diversa convenzione matrimoniale, il regime patrimoniale sarà quello della comunione dei beni.

Matrimoni e/o unioni civili tra persone dello stesso sesso contratte all’estero:

Gli atti di matrimonio e di unione civile tra persone dello stesso sesso, contratti all’estero secondo le norme vigenti nel paese di formazione dell’atto, possono essere trascritti, su richiesta degli interessati, o dell'autorità consolare italiana, nel Registro delle Unioni Civili. L’atto dovrà essere tradotto e legalizzato secondo la normativa e le convenzioni internazionali vigenti.
N.B.  per chi ha già contratto all’estero un’unione civile o un matrimonio tra persone dello stesso sesso non è possibile ripetere il procedimento di costituzione dell’Unione Civile in Italia.

Diritti e Doveri:

Con la costituzione dell’unione civile le parti acquisiscono gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. In particolare da essa discendono:

  • l’obbligo di assistenza morale e materiale;
  • l’obbligo di coabitazione;
  • l’obbligo di contribuzione economica in relazione alla proprie capacità di lavoro professionale o casalingo;
  • l’obbligo di definizione di comune accordo dell’indirizzo della vita familiare  e della residenza.

Diritto successorio:

Riguardo alla successione, alle unioni civili si applica parte della disciplina contenuta nel libro secondo del codice civile.

Impedimento o nullità:

Sono cause impeditive per la costituzione dell’unione civile la sussistenza di precedente vincolo matrimoniale o di unione civile, l’interdizione, la sussistenza dei rapporti di parentela, affinità o adozione tra le parti, la condanna di una delle parti per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge o di chi sia unito civilmente con l’altra parte dell’unione civile. E’ prevista la disciplina dei casi di nullità delle unioni civili.

Scioglimento dell’unione:

L’unione civile si scioglie con manifestazione congiunta o disgiunta dinanzi all’ufficiale dello Stato Civile, applicando anche a tale fattispecie alcune norme previste per il divorzio, ad esclusione dell’istituto della separazione.
 

Riferimenti legislativi:

Legge 20 maggio 2016 n.76 – regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze

Note:

I moduli vanno inviati, allegando la scansione del documento di identità, all'indirizzo Pec del Comune di Terni: comune.terni@postacert.umbria.it indicando, nella mail di invio della documentazione, la data, il luogo del matrimonio ed un recapito telefonico.  

Per ulteriori informazioni contattare i seguenti numeri telefonici:

0744/549259 - 0744/549276

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Ufficio Competente

Data aggiornamento della pagina: 26/05/2022