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Dichiarazioni sostitutive atto di notorietà

Di norma la formazione di un atto notorio è di competenza esclusiva del notaio rientrando – questo - nella categoria degli atti pubblici. Tuttavia, in taluni casi la legge affida al cittadino l’onere di affermare qualcosa di cui è a conoscenza, attraverso una dichiarazione che sostituisce l’atto notorio. Si tratta della cd. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Il cittadino si assume, pertanto, la responsabilità di quanto dichiara e ne risponde personalmente, in caso di dichiarazione falsa e mendace, come previsto dall’art.76 del DPR 445/2000.
Nello specifico, questa dichiarazione può riguardare situazioni, fatti, qualità personali, di diretta conoscenza del soggetto dichiarante e che non sono – comunque - comprese nell’elenco delle autocertificazioni:

  • Il cittadino può utilizzare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per affermare, a seguito del decesso di un congiunto, quali siano gli eredi, legittimi o riservatari, aventi diritto alla successione avendo cura di elencare i dati (cognome, nome, luogo, data di nascita, grado di parentela) di tutti gli eredi, incluso il dichiarante.
  • Il cittadino può perfezionare atti di delega finalizzati al compimento di una attività materiale quale, ad esempio, il ritiro di documenti detenuti da una Pubblica Amministrazione, la riscossione dell’assegno pensionistico.

Chi può utilizzare la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio:

  • Cittadini italiani;
  • Cittadini dell’Unione Europea;
  • Cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, limitatamente ai dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti pubblici.

Non rientrano nelle dichiarazioni sostitutive: 

  • Dichiarazioni future
  • Dichiarazioni di impegno
  • Accettazioni o rinunce di incarico
  • Procure
  • Scritture private
  • Dichiarazioni a contenuto negoziale regolate dal Codice Civile

Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rivolte alla Pubblica Amministrazione:

  • Devono essere sottoscritte davanti all’impiegato addetto a ricevere la documentazione o 
  • Essere consegnate o spedite con fotocopia di un valido documento di riconoscimento del dichiarante

Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rivolte a soggetti privati che le accettano

Le dichiarazioni, devono avere, se richiesto dal soggetto privato chi le riceve, la firma autenticata. In questi casi, è necessario rivolgersi agli uffici comunali con un valido documento di identità e apporre la firma davanti all’incaricato comunale. Il soggetto privato che riceve la dichiarazione sostitutiva, può anche chiedere il controllo alla Pubblica Amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, ma solo se a corredo della richiesta viene riportato il consenso scritto dal dichiarante.
 

Presentazione della domanda:

La dichiarazione deve essere redatta dal cittadino, su pagina bianca o su modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorietà. Gli uffici della Pubblica Amministrazione o gli esercenti di pubblici servizi (per es. ASM, ENEL, TELECOM ecc.) sono obbligati ad accettare tale dichiarazione senza autentica di firma (allegare copia del documento di identità del dichiarante).
I soggetti privati hanno la mera facoltà di accettare la dichiarazione non sussistendo uno specifico obbligo, inoltre possono richiedere che la sottoscrizione del dichiarante sia autenticata; in tal caso la firma deve essere effettuata alla presenza di un funzionario incaricato dal Sindaco.

Riferimenti legislativi:

Art.n. 47  DPR 445/2000

Note:

Il cittadino che intenda fornire una dichiarazione sostitutiva dovrà acquistare una marca da bollo del valore di € 16,00 e sostenere il pagamento di € 1,00 per diritti di segreteria. 

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Ufficio Competente

Data aggiornamento della pagina: 19/05/2022