Data pubblicazione della pagina: 02-03-2017
Data aggiornamento della pagina: 11-01-2024
Definizione
E' il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria.
Infatti, l'art. 5, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013 così statuisce "L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle Pubbliche Amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione"
L'esercizio del diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
Procedimento
La richiesta di accesso civico semplice va indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), dott.ssa Iole Tommasini - Segretario Generale dell'Ente - attraverso le seguenti modalità:
Il RPCT provvederà ad inoltrare l'stanza al Dirigente competente che si esprimerà entro 30 giorni, segnalando all’istante il link attraverso il quale potrà accedere a quanto richiesto.
Il RPCT dispone l'effettuazione della pubblicazione obbligatoria eventualmente mancante.
Riesame
Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine, il cittadino può presentare richiesta di riesame al RPCT, dott. Giampaolo Giunta- Segretrio Generale dell'Ente - che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni.
Recapiti del RPCT
Ricorsi
Contro le decisioni o l'eventuale silenzio dell'Amministrazione, il cittadino può proporre ricorso al TAR entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio.
Il cittadino può altresì presentare ricorso al Difensore Civico competente per ambito territoriale, ove costituito.